Perché occorre trascrivere l’accettazione tacita di eredità

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Ai sensi dell’art. 29, comma 1-bis, della legge n.52 27 febbraio 1985, così come introdotto a seguito del D.L. 78/2010, il Notaio richiesto di stipulare un atto che abbia ad oggetto diritti reali immobiliari ha l’obbligo di verificare la conformità degli intestatari catastali con le risultanze dei registri immobiliari.

Ebbene, nel caso in cui oggetto di vendita sia un immobile di provenienza successoria, anche qualora l’avvenuta accettazione tacita di eredità di cui all’art. 476 c.c. sia pacifica in quanto l’erede è nel possesso dei beni da diversi anni ed abbia presentato la dichiarazione di successione all’agenzia delle entrate (che però si precisa ha fini meramente fiscali e non civilistici), il Notaio sarà purtroppo (non perché voglia ma perché richiesto dalla legge) tenuto a richiedere allo stesso la trascrizione della stessa in quanto nei registri immobiliari non vi è conformità rispetto a quelli catastali.

Infatti, a seguito della dichiarazione di successione, in catasto vi è il nome della parte venditrice (erede) ma nei registri immobiliari il bene risulta ancora intestato al defunto non essendo mai stata effettuata una trascrizione con effetti civilistici così come richiesto dall’art. 2648 c.c. anche ai fini di garantire la continuità delle trascrizioni prevista dal successivo art. 2650 c.c. e di tutelare l’acquirente in caso di acquisto dall’erede apparente (art. 534 c.c.). Detta trascrizione dovrà poi essere eseguita in ogni tempo (quindi anche se sono decorsi più di venti anni ed anche se personalmente non sono d’accordo) al fine di garantire la continuità delle trascrizioni nell’eventualità di espropriazione forzata.

A conferma di ciò vedasi da ultimo la Corte di Cassazione che con la sentenza depositata in data 11 giugno 2019 n. 15597 ha stabilito che:
«In tema di espropriazione forzata immobiliare, è doverosa la richiesta, da parte del giudice dell’esecuzione ai fini della vendita forzata, della certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato appaia di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni d’idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto precedente al ventennio a decorrere dalla stessa (il caso riguardava proprio la mancata trascrizione dell’accettazione tacita). All’ordinanza di richiesta del primo atto di acquisto ultraventennale effettuata dal giudice dell’esecuzione si applica il regime degli artt. 484, 175, 152, 154, cod. proc. civ., e alla mancata produzione del suddetto titolo, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo».