Start-up innovativa

adminArgomenti

Il nostro studio notarile ha curato la costituzione in tempi brevi di alcune tra le maggiori start-up innovative presenti nel panorama italiano. Di seguito indicheremo le principali caratteristiche consigliandoti di parlare direttamente con il Notaio per le questioni più tecniche.

 

Con l’obiettivo di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile, nell’autunno del 2012 il Governo ha adottato una normativa (DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012) per sostenere la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione: le startup innovative.

 

L’art. 25, comma 2 del DL 179/2012, ne offre una definizione (la seguente formulazione assorbe le modifiche introdotte dai provvedimenti successivi richiamati a pagina 2):

“… l’impresa startup innovativa, di seguito «startup innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, …”.

 

La normativa prevede poi una serie di requisiti affinché una società con questa forma giuridica possa qualificarsi come startup innovativa:

  • “è costituita e svolge attività d’impresa da non più di sessanta mesi;
  • è residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
  • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”.

Inoltre è richiesto che sia rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. “le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa;
  2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
  3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa”.

Panoramica sulle misure di sostegno

  1. Esonero da diritti camerali e imposte di bollo (art. 26): startup innovative e incubatori certificati non dovranno pagare il diritto annuale ed i diritti di segreteria dovuti in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare 16/E emessa l’11 giugno 2014 dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta di bollo per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle imprese.
  2. Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici (art. 26): l’atto costitutivo delle startup innovative create in forma di società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione.
  3. Facilitazioni nel ripianamento delle perdite (art. 26): in caso di perdite sistematiche le startup innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).
  4. Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo (art. 26): la startup innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.
  5. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (art. 27): le startup possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Per i soggetti percipienti si applica l’irrilevanza fiscale e contributiva di tali assegnazioni.
  6. Disciplina del lavoro tagliata su misura (art. 28): la startup innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi senza i vincoli quantitativi previsti per le altre società. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in startup solo con un contratto a tempo indeterminato. La disposizione è posta al fine di favorire la stabilizzazione dei rapporti nel tempo e ad evitare che al termine dei 48 mesi si instaurino rapporti di lavoro con ricorso a forme contrattuali potenzialmente elusive degli obblighi inerenti i rapporti di lavoro dipendente (es. partita Iva, collaborazioni a progetto ecc.)
  7. Facoltà di remunerazione flessibile (art. 28): la retribuzione dei lavoratori assunti da una startup innovativa non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o, parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.
  8. Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in startup (art. 29) 
provenienti da persone fisiche (detrazioni Irpef) e giuridiche (deduzioni dell’imponibile Ires): gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in startup. Il beneficio fiscale è maggiore se l’investimento riguarda le startup a vocazione sociale e quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (si veda l’allegato del decreto 30 gennaio 2014 sugli incentivi fiscali in cui si elencano i codici Ateco che qualificano questa tipologia di startup).
  9. Introduzione dell’equity crowdfunding (art. 30), la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta dalla Consob: con la pubblicazione del testo definitivo del “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di startup innovative tramite portali on-line” l’Italia è il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno con uno strumento normativo dedicato. Le startup innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati.
  • Accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (art. 30), un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari (decreto attuativo; guida). La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla startup, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso regime speciale riservato alle startup.
  • Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte dell’Agenzia ICE (art. 30): include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. In particolare, è stata autorizzata l’emissione della “Carta Servizi Startup” che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall’Agenzia.
  • Fail-fast (art. 31): introduzione di procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la startup non decolli. Sottraendo le startup innovative dalla disciplina del fallimento, si permette all’imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio.