Trust e tassazione in ingresso: si può optare anche quando l’imposta è zero

Trust e tassazione in ingresso

L’Agenzia delle Entrate chiarisce a Telefisco che l’opzione per la tassazione al momento dell’istituzione del trust è valida anche quando le franchigie azzerano completamente il prelievo

Chi istituisce un trust con beneficiari che sono propri discendenti si trova spesso in una situazione particolare: il valore dei beni conferiti è inferiore all’importo complessivo delle franchigie — un milione di euro per ciascun figlio — e quindi nessuna imposta è concretamente dovuta. In questo caso, ha ancora senso esercitare l’opzione per la tassazione in ingresso, cioè al momento dell’istituzione del trust anziché al momento delle attribuzioni ai beneficiari? La risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita in occasione dell’evento Telefisco, è sì — e le implicazioni pratiche sono tutt’altro che trascurabili.

Il quadro normativo: quando si paga l’imposta su un trust

La regola generale introdotta dall’articolo 4-bis del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni, modificato dal Decreto Legislativo n. 139 del 2024, stabilisce che l’imposta di successione e donazione sui trust si applica nel momento in cui il trustee effettua le attribuzioni ai beneficiari — non quando il trust viene istituito. Questa impostazione recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione e supera la precedente prassi dell’Agenzia delle Entrate, che fino alla circolare n. 34/E del 2022 tassava l’atto di dotazione del trust.

La stessa norma, però, al comma 3 prevede una deroga opzionale: il disponente — nel caso di trust istituito tra vivi — oppure il trustee — nel caso di trust testamentario — può scegliere di anticipare il prelievo, pagando l’imposta già al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione. In questo caso le aliquote e le franchigie si applicano in base al rapporto di parentela tra il disponente e i beneficiari attuali. E il vantaggio è rilevante: le successive attribuzioni ai beneficiari diventano fiscalmente irrilevanti, perché il prelievo si considera definitivamente esaurito.

Il dubbio: cosa succede quando le franchigie azzerano l’imposta

Nella grande maggioranza dei trust a carattere familiare, i beneficiari sono i figli del disponente. Ciascuno di loro beneficia di una franchigia di un milione di euro. Se il patrimonio conferito in trust ha un valore complessivo inferiore alla somma delle franchigie disponibili — situazione tutt’altro che rara nella pratica — l’imposta in ingresso risulta pari a zero.

Era sorto quindi un dubbio interpretativo: se non c’è imposta da pagare, l’opzione per la tassazione in ingresso ha ancora senso? Parte della dottrina sosteneva di no — senza un’imposta effettiva da versare, l’opzione sarebbe priva di oggetto e quindi inapplicabile.

La risposta dell’Agenzia: l’opzione vale anche con imposta zero

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’opzione può essere esercitata anche in questi casi. Il ragionamento è il seguente: anche quando le franchigie assorbono completamente il valore dei beni conferiti, si produce comunque un effetto giuridico rilevante — la riduzione dell’importo delle franchigie disponibili per future donazioni o successioni tra gli stessi soggetti, ai sensi dell’articolo 57 del TUSD. Questo effetto è sufficiente a qualificare l’operazione come una forma di tassazione al momento della costituzione del vincolo fiduciario, rendendo l’opzione valida e operante anche in assenza di un versamento concreto.

Perché questa precisazione è importante nella pratica

La chiarezza su questo punto non è solo teorica: ha conseguenze pratiche significative per chiunque stia valutando la struttura fiscale di un trust.

Il primo vantaggio è la certezza normativa. Esercitare l’opzione in ingresso significa definire il trattamento fiscale del trust già al momento della sua istituzione, mettendosi al riparo da eventuali future modifiche legislative che potrebbero rendere il prelievo più oneroso. Chi tassa in ingresso oggi sa con certezza che le successive attribuzioni ai beneficiari saranno esenti, indipendentemente da come cambierà la normativa nel frattempo.

Il secondo vantaggio riguarda la cristallizzazione del valore. Quando si esercita l’opzione in ingresso, il valore dei beni viene fissato alla data del conferimento. Tutto l’eventuale apprezzamento futuro — l’aumento di valore delle partecipazioni societarie, la rivalutazione degli immobili, la crescita di un portafoglio finanziario — non sarà soggetto a tassazione al momento dell’attribuzione finale ai beneficiari. In un trust che ha una durata lunga e che detiene asset destinati ad apprezzarsi nel tempo, questo meccanismo può produrre un vantaggio economico molto rilevante.

In sostanza, scegliere la tassazione in ingresso — anche quando l’imposta dovuta è zero — non è un adempimento inutile. È una scelta strategica che può rivelarsi molto conveniente nel lungo periodo, specialmente in presenza di patrimoni destinati a crescere di valore.

Come sempre in materia di trust e fiscalità patrimoniale, la valutazione delle opzioni disponibili richiede un’analisi personalizzata, da condurre con il supporto di un professionista esperto prima di procedere con la strutturazione dello strumento.

Fonte: Sergio Pellegrino – “Tassazione in ingresso del trust con imposta zero” – NT Plus del 24 settembre 2026

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