L’Agenzia delle Entrate chiarisce con l’interpello n. 84/2026 che percepire i redditi di un trust americano non equivale a detenere le attività finanziarie sottostanti
Chi risiede in Italia ed è beneficiario di un trust estero deve pagare l’IVAFE — l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero — sugli strumenti finanziari vincolati nel trust? La risposta, almeno in certi casi, è no. Con la risposta ad interpello n. 84 del 25 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto che nella pratica genera frequenti incertezze, con una posizione che merita di essere conosciuta da chiunque si trovi in una situazione analoga.
Il caso: un beneficiario italiano di un trust americano
La vicenda riguarda un cittadino statunitense residente in Italia, beneficiario di un trust irrevocabile istituito dal patrigno, fiscalmente residente negli Stati Uniti. Il patrimonio del trust è composto da strumenti finanziari detenuti all’estero — fondi, azioni, obbligazioni — amministrati da un trustee indipendente.
La posizione del beneficiario, così come definita dall’atto istitutivo, è circoscritta al diritto di percepire i redditi prodotti dal trust. Nessun diritto sul capitale, nessun potere di gestione, nessuna facoltà di disposizione sulle attività. Il trust viene qualificato come trasparente ai fini fiscali italiani, il che significa che i redditi prodotti vengono attribuiti per trasparenza al beneficiario e tassati in capo a lui come redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44 del TUIR. Il contribuente sosteneva però di non dover pagare l’IVAFE, non avendo alcun rapporto diretto con le attività finanziarie sottostanti.
La risposta dell’Agenzia: senza detenzione, niente IVAFE
L’Agenzia delle Entrate ha confermato la tesi del contribuente, con un ragionamento fondato sulla struttura giuridica del trust e sul presupposto impositivo dell’IVAFE.
Il punto di partenza è chiaro: l’IVAFE colpisce i residenti in Italia che detengono attività finanziarie all’estero suscettibili di produrre redditi imponibili. Il presupposto dell’imposta si collega quindi alla titolarità o alla detenzione degli investimenti, non alla semplice percezione dei redditi che questi producono.
Nel trust, la titolarità dei beni vincolati spetta al trustee, che li amministra secondo le finalità stabilite dal disponente. I beneficiari, anche quando individuati e identificati nell’atto istitutivo, non vantano un diritto reale sul patrimonio in trust: la loro posizione si traduce in una pretesa alla corretta gestione e, se previsto, alla percezione dei redditi. Non sono proprietari delle attività, non le controllano, non possono disporne.
Nel caso specifico, l’Agenzia valorizza tre elementi decisivi: l’assenza di diritti sul capitale, la mancanza di qualsiasi potere dispositivo o gestorio, e l’inesistenza di un rischio economico in capo al beneficiario, che non impiega capitale proprio e non ha alcuna disponibilità delle attività finanziarie. In queste condizioni, la posizione del beneficiario resta estranea alla detenzione delle attività estere e il presupposto dell’IVAFE non si realizza — anche se il trust è qualificato come trasparente ai fini delle imposte sui redditi.
La distinzione è sottile ma importante: la trasparenza fiscale del trust comporta l’attribuzione dei redditi al beneficiario, ma non trasforma quest’ultimo in titolare o detentore delle attività che quei redditi producono. I due piani — quello reddituale e quello patrimoniale — restano separati.
L’obbligo di monitoraggio fiscale rimane
La risposta dell’Agenzia non elimina però tutti gli adempimenti a carico del beneficiario residente. Rimane fermo l’obbligo di monitoraggio fiscale attraverso la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, come già riconosciuto dalla prassi amministrativa per i beneficiari residenti di trust esteri. In questa sede il contribuente deve indicare l’ammontare del credito vantato nei confronti del trust, unitamente agli investimenti finanziari detenuti all’estero.
Un adempimento dichiarativo, quindi, che non comporta il pagamento dell’IVAFE ma che non può essere omesso. La distinzione tra obbligo di monitoraggio e obbligo di pagamento dell’imposta è un elemento che chi si trova in situazioni analoghe deve tenere ben presente, per evitare sia omissioni dichiarative sia versamenti non dovuti.
Come sempre in materia di fiscalità internazionale e trust, la complessità delle situazioni concrete rende indispensabile il confronto con un professionista esperto prima di assumere qualsiasi posizione nei confronti del Fisco.
Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello del 25 marzo 2026, n. 84
Benito Fuoco – “Esenzione Ivafe sul trust estero trasparente” – Il Sole 24 Ore del 25 marzo 2026
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