Statuti societari e riforma del mercato dei capitali: cosa fare dopo il d.lgs. 47/2026

riforma del mercato dei capitali

La riforma entrata in vigore il 29 aprile 2026 ha ridisegnato la disciplina di amministrazione e controllo nelle spa: quali statuti vanno adeguati, quali clausole vanno reinterpretate e come

Il 29 aprile 2026 è entrata in vigore la riforma del mercato dei capitali introdotta dal decreto legislativo n. 47 del 27 marzo 2026. L’intervento ha ridisegnato in modo significativo la disciplina codicistica dell’amministrazione e del controllo nelle società per azioni, con conseguenze dirette sugli statuti societari redatti prima della sua entrata in vigore. Non si tratta di una rivoluzione, ma nemmeno di una modifica trascurabile: le novità sostanziali si accompagnano a una radicale ricollocazione topografica delle norme, con rinumerazione di gran parte degli articoli coinvolti, fusioni e segmentazioni di testi precedentemente unitari. Il risultato è che molti statuti esistenti — redatti in funzione del quadro normativo precedente — richiedono oggi un’attenta rilettura.

Il nuovo principio di equiordinazione dei sistemi di governance

Il cambiamento più visibile riguarda il rapporto tra i tre modelli di governance: il sistema tradizionale con collegio sindacale, il sistema dualistico con consiglio di sorveglianza e il sistema monistico con comitato per il controllo sulla gestione. Il vecchio articolo 2380 stabiliva che, in assenza di una diversa opzione statutaria, si applicasse automaticamente il modello tradizionale. Il nuovo articolo 2380 introduce invece il principio di equiordinazione: i tre sistemi sono ora formalmente equivalenti e lo statuto deve esprimere una scelta esplicita tra di essi.

Questo pone una domanda concreta per le società già esistenti: gli statuti precedenti che non contengano alcuna indicazione esplicita del modello adottato devono essere modificati? La risposta dipende dal contenuto dello statuto. Se da esso è comunque desumibile con certezza la scelta del modello tradizionale — ad esempio attraverso il riferimento al “collegio sindacale” — non si determina alcuna lacuna da colmare e l’adeguamento formale, per quanto opportuno, non è strettamente necessario. Diverso è il caso degli statuti che prevedano la possibilità di adottare ciascuno dei tre sistemi senza indicarne uno come opzione attuale, o che rimettano la scelta all’assemblea di volta in volta: questi ultimi devono essere necessariamente integrati, poiché il nuovo quadro normativo non prevede più alcun modello residuale.

Il problema delle clausole di rinvio a norme rinumerate

La ricollocazione topografica delle norme crea un secondo ordine di problemi, di carattere interpretativo. Molti statuti contengono clausole che fanno rinvio a specifici articoli del codice civile, oggi abrogati o rinumerati. Ad esempio, l’articolo 2399 — che disciplinava le cause di ineleggibilità dei componenti dell’organo di controllo — è stato abrogato e il suo contenuto è confluito nel nuovo articolo 2396-septies. Una clausola statutaria che richiamasse il vecchio numero va semplicemente reinterpretata come riferita al nuovo articolo corrispondente: si tratta di un aggiustamento interpretativo, non di una modifica necessaria.

Il problema diventa più delicato quando la norma non è solo rinumerata, ma anche riformulata nel contenuto. In questo caso occorre distinguere a seconda che la riforma abbia alleggerito o irrigidito i vincoli normativi precedenti, e a seconda che tali vincoli siano cogenti o disponibili.

Alleggerimento dei vincoli: il rinvio mobile

Un esempio di alleggerimento riguarda proprio le cause di ineleggibilità dei componenti dell’organo di controllo. Il vecchio articolo 2399 escludeva dalla carica i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori. Il nuovo articolo 2396-septies restringe il divieto agli affini entro il secondo grado, escludendo quindi gli affini di terzo e quarto grado. Una clausola statutaria che richiamasse il vecchio articolo deve essere interpretata con un rinvio mobile — cioè come riferimento alla norma nel suo testo attuale — salvo che dallo statuto emergano indici chiari di una volontà diversa. In pratica, gli affini di terzo e quarto grado degli amministratori tornano eleggibili, anche in assenza di una modifica formale dello statuto.

Inasprimento dei vincoli: cogenti e disponibili

Quando invece la riforma ha irrigidito i vincoli, il ragionamento cambia. Se il nuovo vincolo è cogente — cioè inderogabile — prevale sempre sulla clausola statutaria, anche se questa lo contraddicesse esplicitamente. È il caso dell’ineleggibilità dei conviventi degli amministratori, ora introdotta dal nuovo articolo 2396-septies: nessuna clausola di rinvio al vecchio testo potrebbe consentire la loro nomina.

Se invece il vincolo è disponibile, la questione è più articolata. Un esempio significativo riguarda il divieto di concorrenza degli amministratori: il nuovo articolo 2390 estende il divieto ai “dirigenti con responsabilità strategiche” in società concorrenti, ma richiede ora che l’eventuale autorizzazione assembleare sia “specifica”. Gli statuti che richiamino questa norma — sia quelli che confermino il divieto, sia quelli che lo perimetrino per categorie, sia quelli che lo rimuovano in via generale — devono essere interpretati tenendo conto della nuova formulazione, con il rinvio inteso come mobile anche in questo caso.

Clausole riproduttive: la cristallizzazione del testo

Il discorso cambia radicalmente quando lo statuto non si limita a richiamare una norma per numero, ma ne riproduce testualmente il contenuto. In questo caso la clausola cristallizza il testo al momento della sua redazione: se la norma successiva è più morbida, la clausola statutaria più rigorosa continua a prevalere; se la norma è più rigorosa e cogente, la nuova disciplina imperativa si impone comunque; se la norma è più rigorosa ma disponibile, il testo statutario — ormai lacunoso — va integrato in via interpretativa sulla base della nuova disciplina.

Il consiglio pratico

In tutti i casi in cui lo statuto contenga clausole di rinvio a norme modificate o rinumerate, anche quando un adeguamento formale non sia strettamente necessario, è comunque opportuno procedere a una revisione che chiarisca la portata delle clausole e aggiorni i riferimenti normativi. Nelle società per azioni, quando si tratti di mero allineamento al mutato scenario normativo, l’intervento può essere demandato all’organo amministrativo ai sensi dell’articolo 2365, senza necessità di delibera assembleare.

Lo studio integrale — “Adeguamento e interpretazione degli statuti di S.p.A. (e di S.r.L.) alla luce del D.Lgs. 47/2026: profili critici“, di Marco Cian — è stato approvato dalla Commissione Studi d’Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato il 25 giugno 2026 ed è pubblicato su CNN Notizie n. 147 del 5 agosto 2026.

Per altri articoli dello studio Notarile Anellino sulle imprese, si veda il seguente articolo.